Art. 13.

      1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutato in 227,5 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede:

          a) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

          b) quanto a 187,5 milioni di euro, mediante riduzione del 2 per cento di tutti gli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale per il 2007 iscritti nella tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

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      2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge per gli anni 2008 e 2009, valutato in 7,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanzionamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.